In materia di subappalto, i bandi-tipo Anac devono tenere conto del vincolo del 40% e non devono più prevedere l’ obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori. È quanto ha chiarito l’ Anac con il comunicato del 23 ottobre 2019 pubblicato il 4 novembre 2019 in merito alla compatibilità di alcune clausole del bando tipo n. 1 su servizi e forniture, precisando che quanto chiarito ha anche valore per i bandi tipo n. 2 e n. 3 in materia di servizi di ingegneria e architettura. Si tratta di provvedimenti che l’ Autorità aveva adottato prima dell’ entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge cosiddetto Sblocca cantieri che ha apportato diverse modifiche al codice, alcune a regime, altre limitate alla fine del 2020.
In particolare, basti pensare alla norma che ha sospeso l’ obbligo di scegliere i commissari di gara tra gli esperti iscritti all’ albo tenuto dall’ Anac o alla disposizione che ha stabilito che l’ esame delle offerte preceda la verifica dell’ idoneità degli offerenti, o ancora alla norma che limita al 40% la quota affidabile in subappalto. Su questo punto, correttamente, il comunicato ha segnalato anche come «sul limite della quota subappaltabile è intervenuta di recente la sentenza della Corte di giustizia, sez. V, 26 settembre 2019, causa C-63/18», pronuncia che ha di fatto bocciato il limite introdotto con il decreto Sblocca cantieri.
Pertanto, in attesa di procedere alle modifiche del bando-tipo n. 1/2017 e per orientare l’ attività interpretativa delle stazioni appaltanti, evitando prassi applicative discordanti e erronee delle nuove disposizioni codicistiche, l’ Anac ha segnalato una serie di clausole del bando che devono reputarsi sospese o non conformi alle disposizioni modificate a giugno 2019. Fra i diversi chiarimenti forniti emerge, in particolare, quello concernente, come accennato, il subappalto per il quale il comunicato siglato da Francesco Merloni (presidente facente funzioni) sottolinea che il paragrafo 9 non risulta conforme all’ attuale codice appalti in quanto fino al 31 dicembre 2020 il limite massimo della quota subappaltabile è pari al 40% dell’ importo complessivo del contratto. Sono, invece, da considerarsi automaticamente sospese le clausole in cui si fa riferimento alla terna dei subappaltatori e ai controlli in sede di gara sui subappaltatori, stante la previsione dell’ art. 1, comma 18, l. 55/2019.
Analogamente anche sul documento di gara unico europeo l’ indicazione dei tre subappaltatori deve ritenersi automaticamente sospesa e non si deve più allegare per ciascun subappaltatore la documentazione indicata nel bando-tipo, né effettuare le verifiche in sede di gara sui subappaltatori. Per la fase di offerta si è chiarito che «le stazioni appaltanti possono ora prevedere nei bandi che l’ esame delle offerte preceda la verifica dell’ idoneità degli offerenti». Altre modifiche di cui occorre tenere conto sono poi quelle apportate dallo Sblocca cantieri in materia di oneri di pubblicazione ai fini della trasparenza, così come in tema di consorzi di cooperative e di consorzi stabili in relazione alla novella apportata all’ articolo 47. Analogamente le clausole sulle imprese in crisi e in concordato devono essere coordinate con le modifiche di cui all’ articolo 186-bis.
A cura di Italia Oggi pag. 39 del 08/11/2019